Sito web di poliambulatorio e RSA: cosa pubblicare per legge e cosa evitare
· 6 minuti di lettura
di Alice Bozzoni, Direttore Operativo

Il sito di un poliambulatorio o di una RSA è il primo posto in cui pazienti e familiari cercano servizi, orari e costi. È anche dove la struttura rispetta obblighi di legge spesso dimenticati: sicurezza delle cure, assicurazione, liste d'attesa, dati dell'azienda, privacy.
Ecco cosa è obbligatorio, cosa è consigliato e cosa non va pubblicato.
Cosa è obbligatorio per legge
Sicurezza delle cure
La legge 24/2017, la Gelli-Bianco, chiede tre pubblicazioni sul sito:
- Risarcimenti: le strutture sanitarie pubbliche e private pubblicano «i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio» (articolo 4, comma 3).
- Eventi avversi: ogni anno una relazione sugli eventi avversi avvenuti nella struttura, sulle loro cause e sulle iniziative prese (articolo 2, comma 5).
- Assicurazione: le strutture sanitarie e sociosanitarie indicano la compagnia che le assicura per la responsabilità civile, riportando «per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure» di copertura (articolo 10, comma 4).
Per le RSA l'obbligo sull'assicurazione è esplicito; gli altri due parlano di strutture sanitarie, ma una RSA eroga prestazioni sanitarie: pubblicarli è la scelta prudente e, nel dubbio, chiedi al consulente legale.
Se lavori per il Servizio sanitario
Le strutture private che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario devono avere sul sito una sezione «Liste di attesa», con i criteri di formazione delle liste, i tempi previsti e i tempi medi effettivi per ogni tipo di prestazione. Una legge del 2022 ha aggiunto «i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta» (decreto legislativo 33/2013, articolo 41, comma 6). Per prenotazioni e CUP leggi l'articolo sulla prenotazione online.
Carta dei servizi: per chi eroga servizi sociali la legge 328/2000 la rende requisito per l'accreditamento e chiede di darne «adeguata pubblicità agli utenti» (articolo 13). Per le altre strutture accreditate i requisiti li fissa la Regione, che per quelle sanitarie deve includervi gli obblighi di pubblicità (decreto 33/2013, articolo 41, comma 5): verifica cosa chiede la tua.
Dati dell'azienda
- Partita IVA in home page: lo chiede l'articolo 35 del DPR 633/1972; dal 1 gennaio 2027 la stessa regola passa all'articolo 68 del nuovo Testo unico IVA (decreto legislativo 10/2026).
- Società di capitali: una S.r.l. o una S.p.A. riporta sul sito sede, registro delle imprese e numero di iscrizione, capitale versato, l'eventuale socio unico e l'eventuale liquidazione (articolo 2250 del Codice civile).
- Servizi online: chi offre servizi sul web, come le prenotazioni, rende accessibili denominazione, sede, contatti con email, iscrizione al registro delle imprese o al REA, partita IVA e, per le attività autorizzate come quelle sanitarie, gli estremi dell'autorità che vigila (decreto legislativo 70/2003, articolo 7).
- Fondazioni e associazioni: entro il 30 giugno pubblicano i contributi pubblici ricevuti l'anno prima, esclusi i pagamenti delle prestazioni, se arrivano almeno a 10.000 euro. Se non lo fanno, la sanzione è dell'1% degli importi, minimo 2.000 euro (legge 124/2017, articolo 1, commi 125, 125-ter e 127).
Privacy, cookie e accessibilità
Ogni modulo (contatti, prenotazioni, newsletter) ha bisogno dell'informativa prevista dall'articolo 13 del GDPR. Per i cookie valgono le linee guida del Garante del 10 giugno 2021: al primo accesso solo cookie tecnici, un banner che si chiude con la X lasciando le impostazioni predefinite, consenso solo con un'azione attiva. Per pixel e statistiche leggi l'articolo su Meta Pixel e Google Analytics. Se dal sito si prenotano o si pagano prestazioni, possono valere anche gli obblighi dell'European Accessibility Act: li trovi nell'articolo sull'accessibilità del portale prenotazioni.
Cosa è consigliato
- Il direttore sanitario con nome, cognome e titoli: lo chiede l'articolo 4 della legge 175/1992, oggi di applicazione discussa, ed è semplice da fare.
- Servizi e prestazioni con preparazione, durata, documenti da portare, sedi e orari.
- I professionisti con titoli e specializzazioni.
- Prezzi chiari, con cosa comprendono.
- Per le RSA: come si presenta la domanda, come funziona la lista d'attesa, la retta e cosa include, orari di visita, una giornata tipo.
- Reclami e contatti: come segnalare un problema e chi risponde.
Cosa non pubblicare
- Offerte, sconti e promozioni: per le strutture private il comma 525 della legge 145/2018 esclude «qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari». Le regole complete sono nell'articolo sulla pubblicità sanitaria.
- Testimonianze e recensioni ripubblicate come prova di qualità: leggi come gestire le recensioni dei pazienti.
- Foto di pazienti e ospiti riconoscibili: anche una foto della festa in RSA può rivelare che quella persona riceve assistenza, cioè un dato sulla salute, e il Codice privacy vieta di diffondere i dati sulla salute (articolo 2-septies, comma 8). Nel gennaio 2026 il Garante ha multato per 5.000 euro un chirurgo plastico per le foto di una paziente su Instagram. Valuta ogni foto con il responsabile della protezione dei dati (DPO); nel dubbio, niente persone riconoscibili.
- Casi clinici con dettagli che permettono di riconoscere il paziente, anche senza nome.
In sintesi
- Risarcimenti degli ultimi cinque anni e relazione annuale sugli eventi avversi, aggiornati.
- Compagnia assicurativa e contratti di copertura.
- Se lavori per il Servizio sanitario: sezione «Liste di attesa», bilanci certificati e dati sui servizi.
- Carta dei servizi, se la chiedono le regole di accreditamento.
- Partita IVA in home page e dati societari completi.
- Informativa privacy per ogni modulo e banner dei cookie conforme.
- Accessibilità verificata, soprattutto su prenotazioni e pagamenti.
- Niente offerte né testimonianze; foto di pazienti solo dopo il parere del DPO.
Un sito ordinato aiuta anche qui: per Ambulatori Raphael abbiamo costruito un'architettura che guida tra servizi, specializzazioni e percorsi di prevenzione, per Fondazione Teresa Camplani una struttura ordinata tra servizi, ambiti di intervento e sedi operative, per RSA Desenzano una navigazione semplice tra servizi, attività e modalità di accoglienza. Se vuoi rivedere il sito della tua struttura, guarda come progettiamo i prodotti digitali oppure scrivici.
Fonti: legge 8 marzo 2017, n. 24, articoli 2, 4 e 10; decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articolo 41; legge 8 novembre 2000, n. 328, articolo 13; DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 35 e decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, articolo 68; Codice civile, articolo 2250; decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, articolo 7; legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1; Regolamento (UE) 2016/679, articolo 13; Garante privacy, linee guida cookie (provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021, Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021) e provvedimento n. 39 del 29 gennaio 2026; Codice privacy, articolo 2-septies.
Aggiornato al 2 novembre 2026. Articolo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato sulle fonti indicate. Non sostituisce il parere del tuo consulente legale.

